1. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che aderiscono a FONDINPS in forma collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.
3. Nel caso in cui il lavoratore che ha aderito a FONDINPS intenda contribuire al medesimo Fondo di previdenza complementare e qualora abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce a FONDINPS.
4. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente la contribuzione volontaria, secondo le modalità determinate dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.